Art. 1.

      1. Tutte le gallerie situate sulle strade extraurbane e sulle autostrade devono essere dotate di un sistema di illuminazione per le ore diurne e notturne tale da eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui sono soggetti i guidatori per effetto dell'eccessivo sbalzo tra i valori dell'illuminazione all'interno e all'esterno delle gallerie stesse.
      2. Gli enti gestori delle gallerie di cui al comma 1 devono valutare, attraverso i necessari studi e misurazioni, le condizioni di effettiva illuminazione di ciascuna galleria, sia all'imbocco e all'uscita, sia lungo l'intero sviluppo, nelle diverse ore del giorno e della notte.